Copertina ESG

La Direttiva 2022/2464 (CSRD)

La Direttiva 2022/2464 conosciuta come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), il cui recepimento è previsto entro il 6 luglio 2024, amplia e integra la precedente Direttiva NFRD.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato lo scorso 16 febbraio la bozza di Decreto Legislativo per il recepimento in Italia della Direttiva europea sulla rendicontazione obbligatoria di sostenibilità. La bozza inserisce la rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione che l’azienda deve realizzare.

La Direttiva 95/2014NFRD (Non-Financial Reporting Directive) – recepita con D.Lgs. 254/2016, chiedeva a tutti i paesi UE di prevedere un obbligo di rendicontazione delle informazioni di tipo non finanziario (NF). Il D.Lgs. 254/2016 ha introdotto la DNF (Dichiarazione Non Finanziaria), cioè un prospetto ad hoc che l’azienda deve redigere obbligatoriamente e che prevede contenuti precisi prestabiliti di tipo non finanziario, quali: l’uso delle risorse energetiche, il rispetto dei diritti umani, l’assenza di corruzione, la parità di genere, ecc.

La CSRD si basa su una standardizzazione che si fonda sui principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards) cioè un insieme di standard europei di rendicontazione per la sostenibilità, che sono stati elaborati da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) cioè l’organismo advisory della Commissione europea nel campo del reporting aziendale.

Prima degli ESRS esistevano già gli standard GRI (Global Reporting Initiative), standard (volontari) riconosciuti a livello internazionale per il reporting di sostenibilità sulle 3 dimensioni (sociale, ambientale, economica) della sostenibilità, elaborati da un organismo privato. Si tratta però di linee guida definite quando il reporting NF avveniva ancora solo su base volontaria. La differenza sostanziale è che gli EFRAG europei introducono una standardizzazione non discrezionale.

I principi ESRS si suddividono nelle tre aree tematiche della sostenibilità, vale a dire l’ambiente, il sociale e la governance.

I principi ESRS tematici: E di Environment.

Gli ESRS individuati dalla lettera “E” si riferiscono alle tematiche inerenti all’ambiente (Environment) e hanno l’obiettivo di far comprendere come l’attività di un’impresa impatti, in termini reali o potenziali, negativi o positivi, su un dato fenomeno ambientale, analizzando le azioni passate, attuali e in programma per l’adattamento, i rischi e le opportunità nei vari orizzonti temporali.

Nello specifico gli ESRS E sono:

  • E1: cambiamenti climatici
  • E2: inquinamento
  • E3: risorse idriche e marine
  • E4: biodiversità ed ecosistemi
  • E5: uso delle risorse ed economia circolare

I principi ESRS tematici: S di Social.

Gli ESRS individuati dalla lettera “S” si riferiscono alle tematiche inerenti al sociale (Social) e hanno l’obiettivo di analizzare il comportamento aziendale nei confronti delle diverse dimensioni sociali e delle risorse umane, l’immagine dell’azienda così come viene percepita all’esterno, ecc.

Nello specifico gli ESRS S sono:

  • S1: forza lavoro propria
  • S2: lavoratori nella catena del valore
  • S3: comunità interessate
  • S4: consumatori e utilizzatori finali

I principi ESRS tematici: G di Governance.

L’ ESRS individuato dalla lettera “G” si riferisce alla tematica della Governance e, più nello specifico il principio ESRS G1 si concentra sulla condotta aziendale sotto diversi aspetti, quali:

  • G1 i principi di etica aziendale e la cultura d’impresa
  • G2 la gestione dei rapporti con i fornitori
  • G3 l’impegno contro la corruzione (attiva e passiva) e i casi accertati
  • G4 l’influenza politica e l’attività di lobbying
  • G5 le prassi di pagamento

I Vantaggi

Il possesso della certificazione dà diritto a:

Per Approfondimento

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Comunità Energetiche Rinnovabili

Le Comunità Energetiche: Facciamo il punto

Il 24 gennaio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto MASE n. 414 del 07/12/2023 meglio conosciuto come Decreto CER (Comunità Energetiche rinnovabili).

Le Regole Tecniche Operative che avrebbero dovuto essere rese disponibili entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono state pubblicate in anticipo. Infatti, ARERA, con delibera 15/2024/R/eel del 30/01/2024, pubblicata il 2 febbraio, ha approvato le “modifiche al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso” e la “verifica delle Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il DM 414/2023 fissa due strade per promuovere la realizzazione delle CER:

  1. un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti, che supporterà lo sviluppo di 2 GW complessivi;
  2. una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa, per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili.

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 GW complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

La delibera pubblicata da ARERA intende modificare e integrare il Tiad (Testo Integrato per l’autoconsumo diffuso) così da renderlo coerente con quanto previsto dal DM 414/2023 con gli incentivi alle CER e all’autoconsumo diffuso.

In sintesi, la delibera prevede di:

  • modificare la data di decorrenza del contratto per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, siglato tra il referente e il GSE;
  • introdurre apposite regole affinché, ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di sezioni di impianti di produzione, i rispettivi produttori debbano costituire, nel sistema Gaudì (sistema Terna di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione), una singola unità di produzione per ogni singola sezione.

Sul portale del GSE verrà reso disponibile un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative.

CER: definizioni, obiettivi e vantaggi.

Si definisce CER un insieme di cittadini, piccole medie imprese, enti pubblici e privati di diversi ambiti che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

La CER è definita mediante un atto costitutivo e disciplinata da uno Statuto. L’adesione alla CER di un consumatore o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire sia nella fase di costituzione legale della CER sia successivamente, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti della stessa CER.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo è quello di apportare un beneficio dal punto di vista sia ambientale sia socio-economico, mediante l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Più nello specifico si punta a:

  • favorire la diffusione di impianti FER;
  • contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti connesse all’utilizzo di fonti fossili;
  • muoversi sempre di più verso l’indipendenza energetica del Paese.

CER: soggetti coinvolgibili e vincoli.

I principali soggetti che costituiscono una CER sono così individuati:

  • Produttore di energia rinnovabile: il soggetto che realizza l’impianto FER;
  • Autoconsumatore di energia rinnovabile: soggetto possessore di un impianto FER, mediante il quale produce energia per soddisfare il proprio bisogno e, al tempo stesso, condivide l’energia prodotta in eccesso per il soddisfacimento dei bisogni di altri consumatori appartenenti alla comunità;
  • Consumatore di energia rinnovabile: soggetto che non è possessore di impianti FER e che utilizza energia FER prodotta dall’impianto di un Produttore per coprire almeno in parte il proprio fabbisogno.

I soggetti che possono entrare a far parte di una CER sono: cittadini, PMI, enti territoriali, autorità locali (incluse le Amministrazioni comunali), cooperative, enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

NB: le Grandi imprese NON possono far parte di una CER.

Per la partecipazione ad una CER è necessario soddisfare un vincolo di tipo geografico, vale a dire che produttori e consumatori debbono essere ubicati nell’area geografica a i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

CER: tipologie e requisiti degli impianti.

Gli impianti ammessi come unità di produzione in una CER sono tutti gli impianti di produzione da fonti rinnovabili, pertanto non solo fotovoltaici ma anche idroelettrici, eolici, a biomassa, a biogas, ecc.

I requisiti che gli impianti FER debbono rispettare sono i seguenti:

  • avere una potenza non superiore a 1 MW;
  • essere di nuova realizzazione oppure essere entrati in esercizio dopo il 16/12/2021 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) o comunque successivamente all’atto di costituzione della CER;
  • non beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica;
  • rispettare il vincolo geografico (verificabile mediante la mappa interattiva, resa disponibile sul sito del GSE, delle cabine primarie distribuite sul territorio nazionale).

CER: incentivi.

Sono previste 2 forme di incentivi sull’energia autoconsumata. Vediamoli entrambi.

Tipologia Tariffa incentivante
Riconosciuta da GSE
Si applica a energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER
Durata riconosciuta per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto FER
Valore incentivo 60 – 120 €/MWh in base alla taglia dell’impianto e al valore di mercato dell’energia
Maggiorazione Fino da 4 a 10 €/MWh per impianti fotovoltaici in base all’ubicazione geografica, per tenere conto del ridursi della producibilità man mano che ci si sposta verso le regioni del centro-nord.
Composizione tariffa Parte fissa (dipendente inversamente dalla taglia dell’impianto) e parte variabile (in funzione del prezzo di mercato dell’energia)

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Tipologia Corrispettivo di valorizzazione
Riconosciuta da ARERA
Si applica a energia autoconsumata
Range incentivo Circa 8 €/MWh
Valore incentivo Varia di anno in anno sulla base dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa.

Resta fermo che l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Per le sole CER con unità di produzione ubicate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Cosa può fare IQS

IQS può supportare il Cliente nella creazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

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Per approfondimenti:

Decreto CER

Regole Applicative CER
FAQ Comunità Energetiche Rinnovabili
Delibera 015-2024 ARERA

BUONE FESTE

Ci vediamo con l’anno nuovo! Serene feste a tutti voi

SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PARITÀ DI GENERE AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022

Il 16 Marzo 2022 UNI ha pubblicato la Prassi UNI/PdR 125:2022Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni
“La prassi di riferimento per la parità di genere nelle organizzazioni prevede la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni, con l’obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti, nonché incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel DNA delle organizzazioni e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo”.
La certificazione ai sensi della UNI/PdR può essere richiesta da qualunque tipo di organizzazione, di qualsiasi dimensione e forma giuridica, ma non dalle Partite IVA senza dipendenti o addetti/e.
Il testo della UNI/PdR 125:2022 è disponibile gratuitamente dal catalogo UNI (Fonte: http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-125-2022)

I Vantaggi

Il possesso della certificazione dà diritto a:

Cosa può fare IQS

IQS può supportare il Cliente nella progettazione e implementazione del SISTEMA DI GESTIONE DELLA PARITÀ DI GENERE AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022:

  • Check up iniziale per definire lo stato della parità di genere e dello stato generale attuale;
  • Definizione del programma di miglioramento per la PARITÀ DI GENERE;
  • Definizione degli INDICATORI DI PERFORMANCE (KPI);
  • Formazione del personale;
  • Supporto per la valutazione periodica per la valutazione degli obiettivi e degli indicatori (KPI);
  • Assistenza durante tutto il processo di certificazione.

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Consulenza per accedere al SUPERBONUS 110%

Cos’è il Superbonus 110%

Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85 % delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus);
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus)

Soggetti Ammessi

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

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Cosa può fare IQS

  • Verifica delle condizioni tecniche per l’accesso alla detrazione Irpef o Ires del 110% spettante a fronte di specifici interventi di efficientamento energetico:
    • Fattibilità tecnica dei cosiddetti “interventi trainanti” di efficientamento energetico di cui all’art. 119 comma 1 (punti a, b) (isolamento superfici opache e/o sostituzione generatore di calore);
    • Fattibilità tecnica di ulteriori “interventi trainati” (art.119 comma 2, 5, 6, 8), quali:
      • sostituzione di finestre;
      • schermature solari e chiusure oscuranti;
      • installazione collettori solari termici;
      • dispositivi per il controllo da remoto degli impianti;
      • installazione di Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo integrati;
      • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
    • Realizzazione della Diagnosi Energetica dell’edificio
    • Rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento
    • Stesura documentazione di progetto
    • Direzione dei Lavori
    • Asseverazione tecnica dell’intervento secondo le regole del Decreto
    • Procedura per la richiesta della detrazione fiscale Ecobonus 110% e relativa trasmissione telematica ad ENEA

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Manifesto Green deal Italia

IQS Srl firma il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”

IQS Srl firma il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia” (https://greendealitalia.it/)

“Non torniamo alla normalità del “prima”. Sono davanti ai nostri occhi e le stiamo vivendo ogni giorno le conseguenze di certe nostre scelte. Non sarà facile, ma abbiamo davanti a tutti noi una occasione in tutti gli ambiti, dalla vita personale all’ambito lavorativo.
Ciascuno di noi deve acquisire consapevolezza delle proprie scelte sia come singolo, che come Istituzione che come Impresa. Come società noi ci siamo e ci impegniamo a dare il nostro contributo su sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico; ormai gli strumenti economici, finanziari e tecnici ci sono.. basta scuse.. bisogna solo volerlo ed ognuno deve fare la sua parte!”

Gianola Fabio – CEO

Sistema di Gestione dell’Energia: pubblicata la nuova norma UNI CEI EN ISO 50001 edizione 2018

Norma 50001:2018 

E’ stata pubblicata la nuova versione della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018 “Energy management systems — Requirements with guidance for use”).

Le scadenze

Il periodo per la transizione ai requisiti della UNI CEI EN ISO 50001:2018 è di tre anni; pertanto, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della UNI CEI EN ISO 50001:2018, tutti i certificati di conformità alla versione 2011 della norma scadranno o dovranno essere sostituiti;

Cosa Cambia

La norma   UNI CEI EN ISO 50001:2018 riprende gli stessi 10 capitoli che si trovano nelle versioni 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001:

  1. Scopo e campo di applicazione
  2. Riferimenti normativi
  3. Termini e definizioni
  4. Contesto dell’organizzazione
  5. Leadership
  6. Pianificazione
  7. Supporto
  8. Attività operative
  9. Valutazione delle prestazioni
  10. Miglioramento

La “logica di funzionamento” della nuova UNI CEI EN ISO 50001:2018 rimane quella di tipo PDCA (Plan – Do – Check – Act).

La nuova norma specifica con maggior chiarezza alcuni aspetti dell’analisi energetica (Energy Review), fornisce indicazioni più precise in merito agli indicatori di prestazione energetica (Energy Performance Indicators) e ai consumi di riferimento (Energy Baselines). Sono stati aggiornati e riordinati  termini e definizioni  esistenti e sono  stati introdotti  alcuni nuovi concetti (ad esempio, quello di “miglioramento della prestazione energetica – energy performance improvement” e “normalizzazione”).

La norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 comprende inoltre una Linea Guida per l’uso (Appendice A) e fornisce la corrispondenza tra i requisiti presenti nella prima e nella seconda versione dello standard (Appendice B).

La nuova norma sui SGE è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, dai prodotti e/o servizi che fornisce, dalla sua complessità o dalla sua localizzazione geografica; la UNI CEI EN ISO 50001:2018 può essere integrata con altri standard su sistemi di gestione, oppure può essere usata autonomamente.

Cosa può fare IQS

  • Gap analysis  (Check-up dell’organizzazione e dei processi) Individuazione dei Gap dell’attuale Sistema di Gestione per l’Energia  rispetto alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 50001:2018;
  • Revisione ed aggiornamento della Documentazione del Sistema di Gestione per l’Energia (SGE);
  • Implementazione del piano di adeguamento;
  • Aggiornamento dell’Analisi Energetica;
  • Conduzione degli Audit Interni;
  • Assistenza durante la visita di certificazione.

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Diagnosi energetiche obbligatorie (D. lgs. 102/2014) e monitoraggio anno 2019: cosa cambia?

Diagnosi Energetiche e Monitoraggio

L’entrata in vigore del D.Lgs n. 102/2014 ha obbligato le grandi imprese, le imprese a forte consumo energetico e le imprese partecipate da enti pubblici (oltre il 25%) a redigere  le diagnosi energetiche aziendali. Per le imprese multi sito l’obbligo di diagnosi ricade su tutti i siti aziendali significativi emersi da uno specifico piano di clusterizzazione.

La scadenza fissata per la presentazione della prima diagnosi era il 5 dicembre 2015. Successivamente, l’impresa è tenuta a ripresentare la diagnosi aggiornata decorsi 4 anni dalla prima comunicazione.

Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, in un chiarimento di fine 2016, ha specificato che solo per  la prima diagnosi energetica  il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale può  essere dedotto e non misurato.

A partire dalla diagnosi successiva alla prima non sarà più possibile utilizzare dati derivanti da stime ma sarà invece obbligatorio definire un modello di calcolo a partire da dati misurati, e si renderà quindi necessario sviluppare preliminarmente un Piano di Misura e installare misuratori dedicati per assicurarsi un campione sufficiente di dati misurati da poter utilizzare.

Le Linee Guida per il monitoraggio per le diagnosi energetiche ex art. 8 del d.lgs. 102/2014, redatte da ENEA,  definiscono una strategia di monitoraggio L’obiettivo è che i parametri energetici possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi di misura.

La scadenza per l’invio della Comunicazione all’Enea  è ogni 4 anni entro il 5 dicembre (prossima scadenza: 05/12/2019).

 

Le imprese soggette all’obbligo di misura

L’obbligo di misura si applica a tutte le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica e successivi aggiornamenti. Dal punto di vista del consumo energetico l’obbligo si applica:

  • alle imprese multi sito, i cui siti siano classificati come industriali e che abbiano avuto un consumo maggiore di 10.000 TEP.
  • alle imprese mono sito che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore a 100 TEP;

Nel caso di siti che abbiamo avuto consumi uguali o inferiori a 10.000 TEP, l’obbligo di misura e/o monitoraggio si applicherà su una percentuale di essi.

Sono esclusi dall’obbligo di misura tutti i siti per i quali i consumi, nell’anno di riferimento, siano risultati inferiori alle 100 TEP.

Cosa è necessario misurare

L’obiettivo dichiarato da ENEA è quello di rendere affidabili, passando dalla stima alla misura, gli indicatori di prestazione generale dell’impianto per:

  • processo produttivo
  • servizi ausiliari
  • servizi generali

in modo da poter individuare benchmark affidabili per il settore industriale e terziario.

Viene di conseguenza richiesto che, insieme a dati di consumo acquisiti con il monitoraggio energetico, vengano forniti anche dati affidabili sulla produzione nel periodo di riferimento. Dati energetici e di produzione saranno necessari per la creazione degli indici di performance.

 

Sanzioni per omessa diagnosi energetica: quali sono?

Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica, che non provvedono ad eseguire l’aggiornamento della Diagnosi energetica e ad inviare la relativa documentazione all’ENEA entro la scadenza del 5 dicembre 2019 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014.

La multa per omessa diagnosi energetica va da 4.000 a 40.000 euro dimezzata per cui da 2.000 a 20 mila se la diagnosi non è conforme alle prescrizioni del Decreto.

Tuttavia la sanzione non elimina l’obbligo di effettuazione della diagnosi che va comunque comunicata all’ENEA.

 

I servizi proposti da IQS

IQS può supportare il Cliente per:

  • Identificare le aree da monitorare;
  • Installare gli strumenti di monitoraggio;
  • Analizzare i dati raccolti in un anno;
  • Elaborare il Piano di Misura dei Consumi;
  • Aggiornare la Diagnosi Energetica da inviare all’ENEA;
  • Compilare i report obbligatori ed inviarli all’ENEA.

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Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001 (Anti-Bribery Management Systems) e linee guida su corruzione e trasparenza ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Che cos’è la norma UNI ISO 37001

La norma UNI ISO 37001  specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il sistema può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo. La norma fornisce questi indirizzi in relazione alle attività dell’organizzazione:

  • corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;
  • corruzione da parte dell’organizzazione;
  • corruzione da parte del personale dell’organizzazione che opera per conto dell’organizzazione o a beneficio di essa;
  • corruzione da parte dei soci in affari dell’organizzazione che operano per conto dell’organizzazione o a beneficio di essa;
  • corruzione dell’organizzazione;
  • corruzione del personale dell’organizzazione in relazione alle attività dell’organizzazione;
  • corruzione dei soci in affari dell’organizzazione in relazione alle attività dell’organizzazione;
  • corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza).

La norma è applicabile soltanto alla corruzione. Definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un’organizzazione a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività.

I requisiti della norma sono generici e concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni (o parti delle organizzazione) indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell’attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no profit.

Le linee guida su corruzione e trasparenza ANAC

L’8 novembre 2017 l’ANAC – Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Il nuovo impianto normativo prevede  che le società applichino e integrino il modello 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con il D. Lgs. 190/2012 e nel rispetto della disciplina relativa alla trasparenza, che abbraccia con un più ampio respiro anche il nuovo Regolamento sulla privacy (GDPR).

Per supportare le Società che devono far fronte ad un Sistema di Gestione complesso per contrastare fatti di “cattiva amministrazione”  e fattispecie di reato, l’ANAC suggerisce l’utilizzo di best practice per la prevenzione della corruzione  e l’implementazione di un Sistema di Gestione della Corruzione certificato ai sensi della norma ISO 37001

 

Cosa può fare IQS

Supportare il Cliente per l’implementazione della ISO 37001:

  • redigere la policy anticorruzione;
  • Supportare il Cliente per la nomina di responsabile addetto al controllo della conformità anticorruzione;
  • Due diligence;
  • Redigere Procedure di controllo;
  • Redigere Procedure di segnalazione e investigazione;
  • integrare il Sistema di Gestione dell’Anticorruzione con eventuali sistemi di gestione esistenti.

 

Per richiedere informazioni  potete chiamarci al numero 02.95334022 o compilare il form.

 

REGIONE LOMBARDIA: Contributi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi – anno 2018

Il bando prevede l’assegnazione di finanziamenti regionali a Enti Locali per la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione degli impianti sportivi lombardi di proprietà pubblica e per la realizzazione di relativi servizi e spazi aggiuntivi

Apertura bando: 17/09/2018 ore 10

Scadenza: 19/10/2018 ore 12

Cosa può fare  IQS per il Suo Comune

  • Predisporre tutti gli atti e documenti (schemi di provvedimenti di approvazione, deliberazioni, determinazioni, ecc’) necessari alla formalizzazione della richiesta di contributo;
  • Fornire supporto alla compilazione integrale via internet della documentazione richiesta dal Bando;
  • Supportare il Comune per la realizzazione del progetto.

Descrizione

Il bando è finalizzato a garantire l’utilizzo pieno ed in sicurezza degli impianti sportivi a tutti i cittadini, garantendone l’accessibilità, incrementandone la fruibilità, migliorando la sostenibilità gestionale, qualificando l’offerta dei servizi per gli utenti, anche attraverso la realizzazione di spazi aggiuntivi che favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e ambientali collegate all’impianto sportivo.

Nello specifico il bando finanzia interventi volti:

  • alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o ampliamento di impianti sportivi esistenti (nel limite del 20% della dotazione del Bando);
  • alla riqualificazione di impianti sportivi esistenti: recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma e messa in sicurezza;
  • al miglioramento e riqualificazione degli spazi per i servizi di supporto all’attività sportiva (es. spogliatoi, primo soccorso, spazi per il pubblico, ecc.), per incrementare la fruibilità dell’impianto, migliorare la sostenibilità gestionale, qualificare l’offerta dei servizi;
  • alla realizzazione di spazi aggiuntivi ed aree sussidiarie, funzionali all’impianto sportivo, quali ad esempio spazi attrezzati ed aree verdi ad esso collegate, che favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e ambientali.

 

Verrà data precedenza agli interventi riguardanti la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti. Sono ammissibili al contributo regionale le spese relative a:

  • lavori, opere civili ed impiantistiche;
  • spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di progettazione, direzione lavori, ecc.),
  • spese per l’acquisto di arredi ed attrezzature sportive, purché di stretta pertinenza dell’impianto sportivo;
  • spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva, purché necessarie alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva degli impianti sportivi;
  • IVA, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione dell’intervento, se non recuperabili.

 

Chi può partecipare

Possono presentare domanda i seguenti soggetti pubblici in forma singola o associata:

  • Province
  • Comuni
  • Città Metropolitana
  • Comunità Montane
  • Unione di Comuni

che, alla data della presentazione dell’istanza di contributo, siano proprietari di impianti sportivi di uso pubblico o titolari di diritto di superficie o proprietari dell’area di realizzazione dell’intervento oggetto della domanda, in caso di interventi di nuova realizzazione.

Per impianti sportivi “di uso pubblico” si intendono le strutture sportive che possono essere utilizzate da tutti i cittadini indistintamente per la pratica delle discipline sportive, previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo.

 

Caratteristiche dell’agevolazione

Il contributo regionale è a fondo perduto in conto capitale.

L’agevolazione finanziaria è determinata:

  • nel rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto applicabile
  • in esenzione (art. 9 Reg.UE n. 651/2014) – Linea di finanziamento 1
  • interventi di rilevanza locale – Linea di finanziamento 2
  • nella misura del 50% delle spese ammissibili finalizzate all’esecuzione dei lavori comprensive di spese tecniche, arredi e attrezzature sportive di stretta pertinenza dell’impianto;
  • nel limite della soglia massima di contributo concedibile di euro € 150.000,00 e minima di € 50.000,00.

L’agevolazione sarà erogata in 3 quote:

  • Entro il 31 dicembre 2018: erogazione della 1° quota di contributo;
  • Entro il 2019: erogazione della 2° quota di contributo;
  • Entro il 2020: erogazione della 3° quota di contributo.

Il bando è di tipo valutativo con graduatoria finale. Per l’istruttoria tecnica delle domande pervenute sarà istituito un apposito Nucleo di Valutazione, previa istruttoria per l’ammissibilità formale a cura dell’ufficio regionale competente.

 

Risorse disponibili

€ 8.000.000, 00, eventualmente implementabili fino a € 15.000.000,00, nel corso del triennio, in caso di disponibilità di bilancio.

 

Per richiedere informazioni  potete chiamarci al numero 02.95334022 o compilare il form.

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Link Al Bando