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Diagnosi energetiche obbligatorie (D. lgs. 102/2014) e monitoraggio anno 2019: cosa cambia?

Diagnosi Energetiche e Monitoraggio

L’entrata in vigore del D.Lgs n. 102/2014 ha obbligato le grandi imprese, le imprese a forte consumo energetico e le imprese partecipate da enti pubblici (oltre il 25%) a redigere  le diagnosi energetiche aziendali. Per le imprese multi sito l’obbligo di diagnosi ricade su tutti i siti aziendali significativi emersi da uno specifico piano di clusterizzazione.

La scadenza fissata per la presentazione della prima diagnosi era il 5 dicembre 2015. Successivamente, l’impresa è tenuta a ripresentare la diagnosi aggiornata decorsi 4 anni dalla prima comunicazione.

Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, in un chiarimento di fine 2016, ha specificato che solo per  la prima diagnosi energetica  il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale può  essere dedotto e non misurato.

A partire dalla diagnosi successiva alla prima non sarà più possibile utilizzare dati derivanti da stime ma sarà invece obbligatorio definire un modello di calcolo a partire da dati misurati, e si renderà quindi necessario sviluppare preliminarmente un Piano di Misura e installare misuratori dedicati per assicurarsi un campione sufficiente di dati misurati da poter utilizzare.

Le Linee Guida per il monitoraggio per le diagnosi energetiche ex art. 8 del d.lgs. 102/2014, redatte da ENEA,  definiscono una strategia di monitoraggio L’obiettivo è che i parametri energetici possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi di misura.

La scadenza per l’invio della Comunicazione all’Enea  è ogni 4 anni entro il 5 dicembre (prossima scadenza: 05/12/2019).

 

Le imprese soggette all’obbligo di misura

L’obbligo di misura si applica a tutte le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica e successivi aggiornamenti. Dal punto di vista del consumo energetico l’obbligo si applica:

  • alle imprese multi sito, i cui siti siano classificati come industriali e che abbiano avuto un consumo maggiore di 10.000 TEP.
  • alle imprese mono sito che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore a 100 TEP;

Nel caso di siti che abbiamo avuto consumi uguali o inferiori a 10.000 TEP, l’obbligo di misura e/o monitoraggio si applicherà su una percentuale di essi.

Sono esclusi dall’obbligo di misura tutti i siti per i quali i consumi, nell’anno di riferimento, siano risultati inferiori alle 100 TEP.

Cosa è necessario misurare

L’obiettivo dichiarato da ENEA è quello di rendere affidabili, passando dalla stima alla misura, gli indicatori di prestazione generale dell’impianto per:

  • processo produttivo
  • servizi ausiliari
  • servizi generali

in modo da poter individuare benchmark affidabili per il settore industriale e terziario.

Viene di conseguenza richiesto che, insieme a dati di consumo acquisiti con il monitoraggio energetico, vengano forniti anche dati affidabili sulla produzione nel periodo di riferimento. Dati energetici e di produzione saranno necessari per la creazione degli indici di performance.

 

Sanzioni per omessa diagnosi energetica: quali sono?

Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica, che non provvedono ad eseguire l’aggiornamento della Diagnosi energetica e ad inviare la relativa documentazione all’ENEA entro la scadenza del 5 dicembre 2019 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014.

La multa per omessa diagnosi energetica va da 4.000 a 40.000 euro dimezzata per cui da 2.000 a 20 mila se la diagnosi non è conforme alle prescrizioni del Decreto.

Tuttavia la sanzione non elimina l’obbligo di effettuazione della diagnosi che va comunque comunicata all’ENEA.

 

I servizi proposti da IQS

IQS può supportare il Cliente per:

  • Identificare le aree da monitorare;
  • Installare gli strumenti di monitoraggio;
  • Analizzare i dati raccolti in un anno;
  • Elaborare il Piano di Misura dei Consumi;
  • Aggiornare la Diagnosi Energetica da inviare all’ENEA;
  • Compilare i report obbligatori ed inviarli all’ENEA.

Per richiedere informazioni  potete chiamarci al numero 02.95334022 o compilare il form.

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