La sfida della Sostenibilità (ESG)

La Normativa

Il panorama normativo si muove rapidamente e in maniera stringente verso un sistema aziendale sempre più trasparente sulle tematiche di sostenibilità.
La Direttiva 2022/2464 conosciuta come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ha infatti ampliato la Direttiva 95/2014 – NFRD (Non-Financial Reporting Directive), estendendo la tipologia di aziende da sottoporre all’obbligo di comunicazione NF e definendo una timeline per l’entrata in vigore dell’obbligo di rendicontazione, per la precisione: dal 2026 sull’esercizio 2025 per le grandi aziende e nel 2027 sull’esercizio 2026 per le PMI quotate.
L’EFRAG, l’Organismo europeo per il Reporting di Sostenibilità, ha definito appositi standard (ESRS) cui tutti i soggetti obbligati dovranno riferirsi per la rendicontazione. Inoltre ha sviluppato standard di riferimento anche per le PMI non obbligate.

I benefici

È evidente che scegliere volontariamente di adeguarsi ai principi di reporting ESG anche se non si rientra tra i soggetti obbligati porti con sé vantaggi numerosi e diversificati, quali:

  • un aumento di competitività sul mercato attuale grazie a un’impronta sostenibile che orienti il consumatore nella scelta di prodotti e servizi, e l’accesso a nuovi mercati settoriali che richiedono standard di sostenibilità sempre più elevati per potervi operare;
  • il miglioramento della reputazione aziendale, in termini sia di fiducia della clientela, sia di rapporti con gli stakeholder;
  • una riduzione dei costi operativi, grazie al perseguimento di obiettivi di efficienza e innovazione;
  • una adeguata gestione del rischio nel complesso panorama ESG;
  • un aumento di attrattività dell’organizzazione, sia internamente grazie al maggior coinvolgimento dei dipendenti, sia esternamente nell’acquisizione di nuovi talenti ispirati da valori etici e sostenibili;
  • maggiori opportunità di finanziamento grazie a investimenti sostenibili;
  • resilienza: una organizzazione sostenibile è in grado di rispondere meglio al cambiamento (normativo, di mercato, ambientale, energetico, ecc).

I Servizi di IQS

IQS è in prima linea per supportare i propri clienti in questo delicato processo di transizione verso il mondo ESG.

Il nostro servizio ESG:

  1. Rating e GAP Analysis personalizzati: valutiamo assieme a voi lo stato di partenza della Vs azienda sotto i diversi profili ESG, identificando i punti di forza e quelli invece critici da approfondire e migliorare, ottenendo un punteggio ESG da comparare con le best in class;
  2. Strategia e Piano di sostenibilità su misura: sviluppiamo assieme a voi piani d’azione, KPI e piani di monitoraggio concreti e personalizzati per integrare principi ESG nelle operazioni quotidiane con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la visibilità della Vs azienda;
  3. Report di sostenibilità: elaborazione e analisi di coerenza dei dati, finalizzazione dell’indice del report di sostenibilità in allineamento con le diverse figure aziendali, elaborazione, stesura e revisione testi in accordo con la Direzione aziendale e i referenti di area, supporto nell’individuazione dei migliori canali e delle adeguate modalità di condivisione dei contenuti con gli stakeholder.

Il percorso verso la sostenibilità è ampio e interdisciplinare, per questo IQS accompagna i propri clienti guidandoli verso i più adeguati schemi di certificazione, al fine di creare un sistema esaustivo che possa dialogare con tutti gli obiettivi ESG aziendali: ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, PdR 125 sono solo alcuni esempi delle certificazioni che possiamo aiutarVi ad ottenere.
Grazie alla vasta esperienza e competenza nel settore, IQS garantisce un approccio strutturato e sistematico, assicurando che la Vs organizzazione soddisfi pienamente i requisiti normativi.
IQS è in grado di assisterVi a partire dalla Gap Analysis iniziale, per proseguire con la pianificazione strategica degli obiettivi, delle risorse e delle tempistiche del percorso di certificazione, lo sviluppo e l’implementazione del Sistema di Gestione, l’esecuzione degli Audit interni e il supporto durante l’Audit con l’ente di certificazione.
IQS può offrire inoltre programmi di formazione specifica per il personale, mirati a garantire una comprensione approfondita dei requisiti ISO e delle nuove procedure implementate.

Obiettivi di Sostenibilità

I nostri servizi si concentrano su obiettivi di sostenibilità concreti e misurabili, tra cui:

  • Riduzione delle emissioni di CO2: implementiamo strategie per diminuire l’impronta di carbonio della Sua azienda, attraverso l’adozione di tecnologie verdi e l’ottimizzazione dei processi produttivi;
  • Efficienza energetica: identifichiamo soluzioni per migliorare l’efficienza energetica, riducendo i consumi e i costi operativi;
  • Responsabilità sociale: aiutiamo a sviluppare programmi di responsabilità sociale che coinvolgano la comunità locale, migliorando le condizioni di lavoro e sostenendo iniziative sociali;
  • Governance trasparente: vi aiutiamo a migliorare le pratiche di governance aziendale, promuovendo trasparenza e integrità nei processi decisionali.

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La nuova Direttiva EPBD IV (case green)

EPDB: cos’è?

La Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) è il regolamento che disciplina, a livello europeo, le prescrizioni e gli obiettivi in termini di prestazione energetica nell’edilizia.
Fino ad oggi si sono succedute, nell’ambito della strategia europea, tre differenti direttive: la 2002/91/CE (EPBD), la 2010/31/UE (EPBD II) e la 2018/844/UE (EPBD III). Le predette direttive sono state recepite, in Italia, attraverso altrettanti provvedimenti (D.Lgs. 192/05, L. 90/13, D.Lgs. 48/20) e i relativi decreti attuativi (D.M. 26.06.15), che definiscono tutti gli aspetti fondamentali in tema di efficientamento energetico degli edifici (requisiti minimi di progetto, relazioni tecniche, certificazione energetica).

Obiettivi e orizzonte temporale della nuova EPDB IV

La nuova Direttiva EPDB IV (direttiva UE 2024/1275) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2024, e conosciuta come Direttiva case green, mira alla completa decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo entro l’anno 2050.

L’obiettivo primario è l’ottenimento di un parco edilizio a emissioni zero (ZEmB).

Tale obiettivo si inserisce nel più ampio impegno assunto di una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dell’intera economia dell’Unione Europea di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Ciascuno stato membro dovrà recepire la Direttiva entro il 29 maggio 2026, predisponendo un Piano Nazionale di riqualificazione e ristrutturazione degli edifici. Il provvedimento è rivolto agli edifici pubblici e privati, sia residenziali sia non residenziali.

EPDB: quali le ragioni e i principi ispiratori?

Nonostante l’attenzione normativa al risparmio energetico nel settore dell’edilizia sia presente già da molti anni, i dati sui consumi degli edifici in Unione Europea hanno reso necessario accelerare i tempi e definire specifici obiettivi sfidanti per un netto cambio di rotta. Nella sezione introduttiva della Direttiva stessa vengono infatti riportate le seguenti allarmanti statistiche:

  • il settore dell’edilizia è responsabile del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas serra;
  • il 75% del parco edilizio risulta, ad oggi, energicamente inefficiente;
  • il riscaldamento degli edifici nel settore residenziale comporta ancora oggi un consumo energetico legato fortemente ai combustibili fossili, più nel dettaglio al gas metano (39%), al gasolio (11%) e al carbone (3%).

Soglie di riduzione

L’obiettivo di zero emission nel settore dell’edilizia sarà da perseguire per gradi, garantendo specifiche percentuali crescenti di riduzione dell’energia primaria.

Tipologia edificio Percentuale di riduzione energia primaria rispetto al 2020
Residenziale esistente 16% entro il 203020-22% entro il 2035
Non residenziale esistente Definizione di requisiti minimi rispettati da:-       almeno il 16% degli edifici entro il 2030-       almeno il 26% degli edifici entro il 2033
Nuova costruzione privato Emissioni zero dal 2030
Nuova costruzione pubblico Emissioni zero dal 2028

Perché la riduzione è calcolata sull’energia primaria?

Con energia primaria si intende una fonte energetica, esauribile o rinnovabile, presente in natura che non ha subito nessuna trasformazione.
In particolare, le energie primarie sono tutte quelle fonti di energia che sono disponibili e possono essere utilizzate dall’uomo direttamente, senza che sia necessario realizzare dei processi aggiuntivi. Si tratta in genere di energie naturali, vale a dire prodotte dalla Terra o da elementi esterni come il Sole, che possono essere sfruttare subito per alcuni processi specifici.
L’energia primaria rappresenta anche il potenziale energetico di fonti e vettori di energia, rinnovabili e non rinnovabili, nella loro forma naturale, ossia quando ancora non hanno subito alcun tipo di trasformazione.

Calcolare l’energia primaria significa “aggiungere” all’energia acquistata i processi di trasformazione per esprimere il quantitativo corrispondente a quanto disponibile in natura.

Il calcolo della riduzione si esegue quindi in termini di energia primaria così da poter confrontare energie diverse e comparare tra loro impianti che utilizzano fonti differenti (ad esempio una caldaia a biomasse e una caldaia a gas) individuando le tecnologie migliori per gli interventi di riqualificazione energetica.

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La Direttiva 2022/2464 (CSRD)

La Direttiva 2022/2464 conosciuta come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), il cui recepimento è previsto entro il 6 luglio 2024, amplia e integra la precedente Direttiva NFRD.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato lo scorso 16 febbraio la bozza di Decreto Legislativo per il recepimento in Italia della Direttiva europea sulla rendicontazione obbligatoria di sostenibilità. La bozza inserisce la rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione che l’azienda deve realizzare.

La Direttiva 95/2014NFRD (Non-Financial Reporting Directive) – recepita con D.Lgs. 254/2016, chiedeva a tutti i paesi UE di prevedere un obbligo di rendicontazione delle informazioni di tipo non finanziario (NF). Il D.Lgs. 254/2016 ha introdotto la DNF (Dichiarazione Non Finanziaria), cioè un prospetto ad hoc che l’azienda deve redigere obbligatoriamente e che prevede contenuti precisi prestabiliti di tipo non finanziario, quali: l’uso delle risorse energetiche, il rispetto dei diritti umani, l’assenza di corruzione, la parità di genere, ecc.

La CSRD si basa su una standardizzazione che si fonda sui principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards) cioè un insieme di standard europei di rendicontazione per la sostenibilità, che sono stati elaborati da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) cioè l’organismo advisory della Commissione europea nel campo del reporting aziendale.

Prima degli ESRS esistevano già gli standard GRI (Global Reporting Initiative), standard (volontari) riconosciuti a livello internazionale per il reporting di sostenibilità sulle 3 dimensioni (sociale, ambientale, economica) della sostenibilità, elaborati da un organismo privato. Si tratta però di linee guida definite quando il reporting NF avveniva ancora solo su base volontaria. La differenza sostanziale è che gli EFRAG europei introducono una standardizzazione non discrezionale.

I principi ESRS si suddividono nelle tre aree tematiche della sostenibilità, vale a dire l’ambiente, il sociale e la governance.

I principi ESRS tematici: E di Environment.

Gli ESRS individuati dalla lettera “E” si riferiscono alle tematiche inerenti all’ambiente (Environment) e hanno l’obiettivo di far comprendere come l’attività di un’impresa impatti, in termini reali o potenziali, negativi o positivi, su un dato fenomeno ambientale, analizzando le azioni passate, attuali e in programma per l’adattamento, i rischi e le opportunità nei vari orizzonti temporali.

Nello specifico gli ESRS E sono:

  • E1: cambiamenti climatici
  • E2: inquinamento
  • E3: risorse idriche e marine
  • E4: biodiversità ed ecosistemi
  • E5: uso delle risorse ed economia circolare

I principi ESRS tematici: S di Social.

Gli ESRS individuati dalla lettera “S” si riferiscono alle tematiche inerenti al sociale (Social) e hanno l’obiettivo di analizzare il comportamento aziendale nei confronti delle diverse dimensioni sociali e delle risorse umane, l’immagine dell’azienda così come viene percepita all’esterno, ecc.

Nello specifico gli ESRS S sono:

  • S1: forza lavoro propria
  • S2: lavoratori nella catena del valore
  • S3: comunità interessate
  • S4: consumatori e utilizzatori finali

I principi ESRS tematici: G di Governance.

L’ ESRS individuato dalla lettera “G” si riferisce alla tematica della Governance e, più nello specifico il principio ESRS G1 si concentra sulla condotta aziendale sotto diversi aspetti, quali:

  • G1 i principi di etica aziendale e la cultura d’impresa
  • G2 la gestione dei rapporti con i fornitori
  • G3 l’impegno contro la corruzione (attiva e passiva) e i casi accertati
  • G4 l’influenza politica e l’attività di lobbying
  • G5 le prassi di pagamento

I Vantaggi

Il possesso della certificazione dà diritto a:

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ESG: L’obbligo di rendicontazione per le imprese

La Direttiva 2022/2464 conosciuta come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), il cui recepimento è previsto entro il 6 luglio 2024, amplia e integra la Direttiva 95/2014NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Il D.Lgs. 254/2016 ha introdotto la DNF (Dichiarazione Non Finanziaria) che è ad oggi obbligatoria per le aziende pubbliche con più di 500 dipendenti.

La Direttiva CSRD amplia la tipologia di aziende da sottoporre all’obbligo di comunicazione NF.

È stata definita una timeline per l’entrata in vigore dell’obbligo di rendicontazione NF per le aziende.

Quando scattano gli obblighi di rendicontazione per le imprese?

  • Rendicontazione nel 2025 sull’esercizio finanziario 2024 per le società già soggette alla NFRD1;
  • Rendicontazione nel 2026 sull’esercizio finanziario 2025 per le grandi aziende che non sono attualmente soggette alla NFRD; per grandi aziende parliamo di superamento di 2/3 dei seguenti parametri 250 dipendenti, 50 milioni Euro di fatturato, 25 di totale attivo;
  • Nel 2027, a partire dall’esercizio finanziario 2026, per le PMI quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi e le imprese di assicurazione captive;
  • A partire dall’esercizio finanziario 2028 (2029) per le imprese di Paesi terzi con un fatturato netto superiore a 150 milioni nell’UE, se hanno almeno una controllata o una filiale nell’UE che supera determinate soglie.

I principi ESRS per le PMI: LSME e VSME.

Gli standard LSME si riferiscono alle PMI quotate sul mercato e sono legalmente vincolanti.

Gli standard VSME sono invece riferiti alle PMI che non rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD ma che vi si approcciano in maniera volontaria.

Cosa succede in caso di imprese facenti parte di un Gruppo societario.

Secondo l’articolo 19 bis, paragrafo 3, e l’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE le imprese figlie sono esentate dall’obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario se tali imprese e le loro imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell’impresa madre, a condizione che tale relazione contenga informazioni di carattere non finanziario comunicate a norma di tale direttiva.

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Cosa può fare IQS

IQS può supportare le aziende per:

  • raccogliere le informazioni e dei dati richiesti per l’ottenimento del Rating ESG;
  • verificare la compatibilità con gli standard della normativa sulla sostenibilità;
  • identificare  le aree di criticità e di rischio;
  • definizione e implementazione del piano di Sostenibilità Aziendale;
  • la rendicontazione e redazione del Bilancio di sostenibilità.

rilascio report di compatibilità rispetto agli standard della normativa sulla sostenibilità

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Comunità Energetiche Rinnovabili

Le Comunità Energetiche: Facciamo il punto

Il 24 gennaio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto MASE n. 414 del 07/12/2023 meglio conosciuto come Decreto CER (Comunità Energetiche rinnovabili).

Le Regole Tecniche Operative che avrebbero dovuto essere rese disponibili entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono state pubblicate in anticipo. Infatti, ARERA, con delibera 15/2024/R/eel del 30/01/2024, pubblicata il 2 febbraio, ha approvato le “modifiche al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso” e la “verifica delle Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il DM 414/2023 fissa due strade per promuovere la realizzazione delle CER:

  1. un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti, che supporterà lo sviluppo di 2 GW complessivi;
  2. una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa, per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili.

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 GW complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

La delibera pubblicata da ARERA intende modificare e integrare il Tiad (Testo Integrato per l’autoconsumo diffuso) così da renderlo coerente con quanto previsto dal DM 414/2023 con gli incentivi alle CER e all’autoconsumo diffuso.

In sintesi, la delibera prevede di:

  • modificare la data di decorrenza del contratto per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, siglato tra il referente e il GSE;
  • introdurre apposite regole affinché, ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di sezioni di impianti di produzione, i rispettivi produttori debbano costituire, nel sistema Gaudì (sistema Terna di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione), una singola unità di produzione per ogni singola sezione.

Sul portale del GSE verrà reso disponibile un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative.

CER: definizioni, obiettivi e vantaggi.

Si definisce CER un insieme di cittadini, piccole medie imprese, enti pubblici e privati di diversi ambiti che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

La CER è definita mediante un atto costitutivo e disciplinata da uno Statuto. L’adesione alla CER di un consumatore o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire sia nella fase di costituzione legale della CER sia successivamente, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti della stessa CER.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo è quello di apportare un beneficio dal punto di vista sia ambientale sia socio-economico, mediante l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Più nello specifico si punta a:

  • favorire la diffusione di impianti FER;
  • contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti connesse all’utilizzo di fonti fossili;
  • muoversi sempre di più verso l’indipendenza energetica del Paese.

CER: soggetti coinvolgibili e vincoli.

I principali soggetti che costituiscono una CER sono così individuati:

  • Produttore di energia rinnovabile: il soggetto che realizza l’impianto FER;
  • Autoconsumatore di energia rinnovabile: soggetto possessore di un impianto FER, mediante il quale produce energia per soddisfare il proprio bisogno e, al tempo stesso, condivide l’energia prodotta in eccesso per il soddisfacimento dei bisogni di altri consumatori appartenenti alla comunità;
  • Consumatore di energia rinnovabile: soggetto che non è possessore di impianti FER e che utilizza energia FER prodotta dall’impianto di un Produttore per coprire almeno in parte il proprio fabbisogno.

I soggetti che possono entrare a far parte di una CER sono: cittadini, PMI, enti territoriali, autorità locali (incluse le Amministrazioni comunali), cooperative, enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

NB: le Grandi imprese NON possono far parte di una CER.

Per la partecipazione ad una CER è necessario soddisfare un vincolo di tipo geografico, vale a dire che produttori e consumatori debbono essere ubicati nell’area geografica a i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

CER: tipologie e requisiti degli impianti.

Gli impianti ammessi come unità di produzione in una CER sono tutti gli impianti di produzione da fonti rinnovabili, pertanto non solo fotovoltaici ma anche idroelettrici, eolici, a biomassa, a biogas, ecc.

I requisiti che gli impianti FER debbono rispettare sono i seguenti:

  • avere una potenza non superiore a 1 MW;
  • essere di nuova realizzazione oppure essere entrati in esercizio dopo il 16/12/2021 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) o comunque successivamente all’atto di costituzione della CER;
  • non beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica;
  • rispettare il vincolo geografico (verificabile mediante la mappa interattiva, resa disponibile sul sito del GSE, delle cabine primarie distribuite sul territorio nazionale).

CER: incentivi.

Sono previste 2 forme di incentivi sull’energia autoconsumata. Vediamoli entrambi.

Tipologia Tariffa incentivante
Riconosciuta da GSE
Si applica a energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER
Durata riconosciuta per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto FER
Valore incentivo 60 – 120 €/MWh in base alla taglia dell’impianto e al valore di mercato dell’energia
Maggiorazione Fino da 4 a 10 €/MWh per impianti fotovoltaici in base all’ubicazione geografica, per tenere conto del ridursi della producibilità man mano che ci si sposta verso le regioni del centro-nord.
Composizione tariffa Parte fissa (dipendente inversamente dalla taglia dell’impianto) e parte variabile (in funzione del prezzo di mercato dell’energia)

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Tipologia Corrispettivo di valorizzazione
Riconosciuta da ARERA
Si applica a energia autoconsumata
Range incentivo Circa 8 €/MWh
Valore incentivo Varia di anno in anno sulla base dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa.

Resta fermo che l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Per le sole CER con unità di produzione ubicate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Cosa può fare IQS

IQS può supportare il Cliente nella creazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

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Per approfondimenti:

Decreto CER

Regole Applicative CER
FAQ Comunità Energetiche Rinnovabili
Delibera 015-2024 ARERA

BUONE FESTE

Ci vediamo con l’anno nuovo! Serene feste a tutti voi

SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PARITÀ DI GENERE AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022

Il 16 Marzo 2022 UNI ha pubblicato la Prassi UNI/PdR 125:2022Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni
“La prassi di riferimento per la parità di genere nelle organizzazioni prevede la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni, con l’obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti, nonché incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel DNA delle organizzazioni e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo”.
La certificazione ai sensi della UNI/PdR può essere richiesta da qualunque tipo di organizzazione, di qualsiasi dimensione e forma giuridica, ma non dalle Partite IVA senza dipendenti o addetti/e.
Il testo della UNI/PdR 125:2022 è disponibile gratuitamente dal catalogo UNI (Fonte: http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-125-2022)

I Vantaggi

Il possesso della certificazione dà diritto a:

Cosa può fare IQS

IQS può supportare il Cliente nella progettazione e implementazione del SISTEMA DI GESTIONE DELLA PARITÀ DI GENERE AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022:

  • Check up iniziale per definire lo stato della parità di genere e dello stato generale attuale;
  • Definizione del programma di miglioramento per la PARITÀ DI GENERE;
  • Definizione degli INDICATORI DI PERFORMANCE (KPI);
  • Formazione del personale;
  • Supporto per la valutazione periodica per la valutazione degli obiettivi e degli indicatori (KPI);
  • Assistenza durante tutto il processo di certificazione.

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Consulenza per accedere al SUPERBONUS 110%

Cos’è il Superbonus 110%

Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85 % delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus);
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus)

Soggetti Ammessi

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

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Cosa può fare IQS

  • Verifica delle condizioni tecniche per l’accesso alla detrazione Irpef o Ires del 110% spettante a fronte di specifici interventi di efficientamento energetico:
    • Fattibilità tecnica dei cosiddetti “interventi trainanti” di efficientamento energetico di cui all’art. 119 comma 1 (punti a, b) (isolamento superfici opache e/o sostituzione generatore di calore);
    • Fattibilità tecnica di ulteriori “interventi trainati” (art.119 comma 2, 5, 6, 8), quali:
      • sostituzione di finestre;
      • schermature solari e chiusure oscuranti;
      • installazione collettori solari termici;
      • dispositivi per il controllo da remoto degli impianti;
      • installazione di Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo integrati;
      • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
    • Realizzazione della Diagnosi Energetica dell’edificio
    • Rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento
    • Stesura documentazione di progetto
    • Direzione dei Lavori
    • Asseverazione tecnica dell’intervento secondo le regole del Decreto
    • Procedura per la richiesta della detrazione fiscale Ecobonus 110% e relativa trasmissione telematica ad ENEA

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Link

 

Manifesto Green deal Italia

IQS Srl firma il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”

IQS Srl firma il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia” (https://greendealitalia.it/)

“Non torniamo alla normalità del “prima”. Sono davanti ai nostri occhi e le stiamo vivendo ogni giorno le conseguenze di certe nostre scelte. Non sarà facile, ma abbiamo davanti a tutti noi una occasione in tutti gli ambiti, dalla vita personale all’ambito lavorativo.
Ciascuno di noi deve acquisire consapevolezza delle proprie scelte sia come singolo, che come Istituzione che come Impresa. Come società noi ci siamo e ci impegniamo a dare il nostro contributo su sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico; ormai gli strumenti economici, finanziari e tecnici ci sono.. basta scuse.. bisogna solo volerlo ed ognuno deve fare la sua parte!”

Gianola Fabio – CEO

Sistema di Gestione dell’Energia: pubblicata la nuova norma UNI CEI EN ISO 50001 edizione 2018

Norma 50001:2018 

E’ stata pubblicata la nuova versione della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018 “Energy management systems — Requirements with guidance for use”).

Le scadenze

Il periodo per la transizione ai requisiti della UNI CEI EN ISO 50001:2018 è di tre anni; pertanto, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della UNI CEI EN ISO 50001:2018, tutti i certificati di conformità alla versione 2011 della norma scadranno o dovranno essere sostituiti;

Cosa Cambia

La norma   UNI CEI EN ISO 50001:2018 riprende gli stessi 10 capitoli che si trovano nelle versioni 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001:

  1. Scopo e campo di applicazione
  2. Riferimenti normativi
  3. Termini e definizioni
  4. Contesto dell’organizzazione
  5. Leadership
  6. Pianificazione
  7. Supporto
  8. Attività operative
  9. Valutazione delle prestazioni
  10. Miglioramento

La “logica di funzionamento” della nuova UNI CEI EN ISO 50001:2018 rimane quella di tipo PDCA (Plan – Do – Check – Act).

La nuova norma specifica con maggior chiarezza alcuni aspetti dell’analisi energetica (Energy Review), fornisce indicazioni più precise in merito agli indicatori di prestazione energetica (Energy Performance Indicators) e ai consumi di riferimento (Energy Baselines). Sono stati aggiornati e riordinati  termini e definizioni  esistenti e sono  stati introdotti  alcuni nuovi concetti (ad esempio, quello di “miglioramento della prestazione energetica – energy performance improvement” e “normalizzazione”).

La norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 comprende inoltre una Linea Guida per l’uso (Appendice A) e fornisce la corrispondenza tra i requisiti presenti nella prima e nella seconda versione dello standard (Appendice B).

La nuova norma sui SGE è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, dai prodotti e/o servizi che fornisce, dalla sua complessità o dalla sua localizzazione geografica; la UNI CEI EN ISO 50001:2018 può essere integrata con altri standard su sistemi di gestione, oppure può essere usata autonomamente.

Cosa può fare IQS

  • Gap analysis  (Check-up dell’organizzazione e dei processi) Individuazione dei Gap dell’attuale Sistema di Gestione per l’Energia  rispetto alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 50001:2018;
  • Revisione ed aggiornamento della Documentazione del Sistema di Gestione per l’Energia (SGE);
  • Implementazione del piano di adeguamento;
  • Aggiornamento dell’Analisi Energetica;
  • Conduzione degli Audit Interni;
  • Assistenza durante la visita di certificazione.

Per richiedere informazioni  potete chiamarci al numero 02.95334022 o compilare il form.

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