SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PARITÀ DI GENERE AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022

Il 16 Marzo 2022 UNI ha pubblicato la Prassi UNI/PdR 125:2022Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni
“La prassi di riferimento per la parità di genere nelle organizzazioni prevede la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni, con l’obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti, nonché incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel DNA delle organizzazioni e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo”.
La certificazione ai sensi della UNI/PdR può essere richiesta da qualunque tipo di organizzazione, di qualsiasi dimensione e forma giuridica, ma non dalle Partite IVA senza dipendenti o addetti/e.
Il testo della UNI/PdR 125:2022 è disponibile gratuitamente dal catalogo UNI (Fonte: http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-125-2022)

I Vantaggi

Il possesso della certificazione dà diritto a:

Cosa può fare IQS

IQS può supportare il Cliente nella progettazione e implementazione del SISTEMA DI GESTIONE DELLA PARITÀ DI GENERE AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022:

  • Check up iniziale per definire lo stato della parità di genere e dello stato generale attuale;
  • Definizione del programma di miglioramento per la PARITÀ DI GENERE;
  • Definizione degli INDICATORI DI PERFORMANCE (KPI);
  • Formazione del personale;
  • Supporto per la valutazione periodica per la valutazione degli obiettivi e degli indicatori (KPI);
  • Assistenza durante tutto il processo di certificazione.

Per richiedere informazioni  potete chiamarci al numero 02.95334022 o compilare il form.

Consulenza per accedere al SUPERBONUS 110%

Cos’è il Superbonus 110%

Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85 % delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus);
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus)

Soggetti Ammessi

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

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Cosa può fare IQS

  • Verifica delle condizioni tecniche per l’accesso alla detrazione Irpef o Ires del 110% spettante a fronte di specifici interventi di efficientamento energetico:
    • Fattibilità tecnica dei cosiddetti “interventi trainanti” di efficientamento energetico di cui all’art. 119 comma 1 (punti a, b) (isolamento superfici opache e/o sostituzione generatore di calore);
    • Fattibilità tecnica di ulteriori “interventi trainati” (art.119 comma 2, 5, 6, 8), quali:
      • sostituzione di finestre;
      • schermature solari e chiusure oscuranti;
      • installazione collettori solari termici;
      • dispositivi per il controllo da remoto degli impianti;
      • installazione di Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo integrati;
      • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
    • Realizzazione della Diagnosi Energetica dell’edificio
    • Rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento
    • Stesura documentazione di progetto
    • Direzione dei Lavori
    • Asseverazione tecnica dell’intervento secondo le regole del Decreto
    • Procedura per la richiesta della detrazione fiscale Ecobonus 110% e relativa trasmissione telematica ad ENEA

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Manifesto Green deal Italia

IQS Srl firma il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”

IQS Srl firma il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia” (https://greendealitalia.it/)

“Non torniamo alla normalità del “prima”. Sono davanti ai nostri occhi e le stiamo vivendo ogni giorno le conseguenze di certe nostre scelte. Non sarà facile, ma abbiamo davanti a tutti noi una occasione in tutti gli ambiti, dalla vita personale all’ambito lavorativo.
Ciascuno di noi deve acquisire consapevolezza delle proprie scelte sia come singolo, che come Istituzione che come Impresa. Come società noi ci siamo e ci impegniamo a dare il nostro contributo su sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico; ormai gli strumenti economici, finanziari e tecnici ci sono.. basta scuse.. bisogna solo volerlo ed ognuno deve fare la sua parte!”

Gianola Fabio – CEO

Sistema di Gestione dell’Energia: pubblicata la nuova norma UNI CEI EN ISO 50001 edizione 2018

Norma 50001:2018 

E’ stata pubblicata la nuova versione della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018 “Energy management systems — Requirements with guidance for use”).

Le scadenze

Il periodo per la transizione ai requisiti della UNI CEI EN ISO 50001:2018 è di tre anni; pertanto, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della UNI CEI EN ISO 50001:2018, tutti i certificati di conformità alla versione 2011 della norma scadranno o dovranno essere sostituiti;

Cosa Cambia

La norma   UNI CEI EN ISO 50001:2018 riprende gli stessi 10 capitoli che si trovano nelle versioni 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001:

  1. Scopo e campo di applicazione
  2. Riferimenti normativi
  3. Termini e definizioni
  4. Contesto dell’organizzazione
  5. Leadership
  6. Pianificazione
  7. Supporto
  8. Attività operative
  9. Valutazione delle prestazioni
  10. Miglioramento

La “logica di funzionamento” della nuova UNI CEI EN ISO 50001:2018 rimane quella di tipo PDCA (Plan – Do – Check – Act).

La nuova norma specifica con maggior chiarezza alcuni aspetti dell’analisi energetica (Energy Review), fornisce indicazioni più precise in merito agli indicatori di prestazione energetica (Energy Performance Indicators) e ai consumi di riferimento (Energy Baselines). Sono stati aggiornati e riordinati  termini e definizioni  esistenti e sono  stati introdotti  alcuni nuovi concetti (ad esempio, quello di “miglioramento della prestazione energetica – energy performance improvement” e “normalizzazione”).

La norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 comprende inoltre una Linea Guida per l’uso (Appendice A) e fornisce la corrispondenza tra i requisiti presenti nella prima e nella seconda versione dello standard (Appendice B).

La nuova norma sui SGE è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, dai prodotti e/o servizi che fornisce, dalla sua complessità o dalla sua localizzazione geografica; la UNI CEI EN ISO 50001:2018 può essere integrata con altri standard su sistemi di gestione, oppure può essere usata autonomamente.

Cosa può fare IQS

  • Gap analysis  (Check-up dell’organizzazione e dei processi) Individuazione dei Gap dell’attuale Sistema di Gestione per l’Energia  rispetto alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 50001:2018;
  • Revisione ed aggiornamento della Documentazione del Sistema di Gestione per l’Energia (SGE);
  • Implementazione del piano di adeguamento;
  • Aggiornamento dell’Analisi Energetica;
  • Conduzione degli Audit Interni;
  • Assistenza durante la visita di certificazione.

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Diagnosi energetiche obbligatorie (D. lgs. 102/2014) e monitoraggio anno 2019: cosa cambia?

Diagnosi Energetiche e Monitoraggio

L’entrata in vigore del D.Lgs n. 102/2014 ha obbligato le grandi imprese, le imprese a forte consumo energetico e le imprese partecipate da enti pubblici (oltre il 25%) a redigere  le diagnosi energetiche aziendali. Per le imprese multi sito l’obbligo di diagnosi ricade su tutti i siti aziendali significativi emersi da uno specifico piano di clusterizzazione.

La scadenza fissata per la presentazione della prima diagnosi era il 5 dicembre 2015. Successivamente, l’impresa è tenuta a ripresentare la diagnosi aggiornata decorsi 4 anni dalla prima comunicazione.

Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, in un chiarimento di fine 2016, ha specificato che solo per  la prima diagnosi energetica  il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale può  essere dedotto e non misurato.

A partire dalla diagnosi successiva alla prima non sarà più possibile utilizzare dati derivanti da stime ma sarà invece obbligatorio definire un modello di calcolo a partire da dati misurati, e si renderà quindi necessario sviluppare preliminarmente un Piano di Misura e installare misuratori dedicati per assicurarsi un campione sufficiente di dati misurati da poter utilizzare.

Le Linee Guida per il monitoraggio per le diagnosi energetiche ex art. 8 del d.lgs. 102/2014, redatte da ENEA,  definiscono una strategia di monitoraggio L’obiettivo è che i parametri energetici possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi di misura.

La scadenza per l’invio della Comunicazione all’Enea  è ogni 4 anni entro il 5 dicembre (prossima scadenza: 05/12/2019).

 

Le imprese soggette all’obbligo di misura

L’obbligo di misura si applica a tutte le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica e successivi aggiornamenti. Dal punto di vista del consumo energetico l’obbligo si applica:

  • alle imprese multi sito, i cui siti siano classificati come industriali e che abbiano avuto un consumo maggiore di 10.000 TEP.
  • alle imprese mono sito che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore a 100 TEP;

Nel caso di siti che abbiamo avuto consumi uguali o inferiori a 10.000 TEP, l’obbligo di misura e/o monitoraggio si applicherà su una percentuale di essi.

Sono esclusi dall’obbligo di misura tutti i siti per i quali i consumi, nell’anno di riferimento, siano risultati inferiori alle 100 TEP.

Cosa è necessario misurare

L’obiettivo dichiarato da ENEA è quello di rendere affidabili, passando dalla stima alla misura, gli indicatori di prestazione generale dell’impianto per:

  • processo produttivo
  • servizi ausiliari
  • servizi generali

in modo da poter individuare benchmark affidabili per il settore industriale e terziario.

Viene di conseguenza richiesto che, insieme a dati di consumo acquisiti con il monitoraggio energetico, vengano forniti anche dati affidabili sulla produzione nel periodo di riferimento. Dati energetici e di produzione saranno necessari per la creazione degli indici di performance.

 

Sanzioni per omessa diagnosi energetica: quali sono?

Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica, che non provvedono ad eseguire l’aggiornamento della Diagnosi energetica e ad inviare la relativa documentazione all’ENEA entro la scadenza del 5 dicembre 2019 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014.

La multa per omessa diagnosi energetica va da 4.000 a 40.000 euro dimezzata per cui da 2.000 a 20 mila se la diagnosi non è conforme alle prescrizioni del Decreto.

Tuttavia la sanzione non elimina l’obbligo di effettuazione della diagnosi che va comunque comunicata all’ENEA.

 

I servizi proposti da IQS

IQS può supportare il Cliente per:

  • Identificare le aree da monitorare;
  • Installare gli strumenti di monitoraggio;
  • Analizzare i dati raccolti in un anno;
  • Elaborare il Piano di Misura dei Consumi;
  • Aggiornare la Diagnosi Energetica da inviare all’ENEA;
  • Compilare i report obbligatori ed inviarli all’ENEA.

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Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001 (Anti-Bribery Management Systems) e linee guida su corruzione e trasparenza ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Che cos’è la norma UNI ISO 37001

La norma UNI ISO 37001  specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il sistema può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo. La norma fornisce questi indirizzi in relazione alle attività dell’organizzazione:

  • corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;
  • corruzione da parte dell’organizzazione;
  • corruzione da parte del personale dell’organizzazione che opera per conto dell’organizzazione o a beneficio di essa;
  • corruzione da parte dei soci in affari dell’organizzazione che operano per conto dell’organizzazione o a beneficio di essa;
  • corruzione dell’organizzazione;
  • corruzione del personale dell’organizzazione in relazione alle attività dell’organizzazione;
  • corruzione dei soci in affari dell’organizzazione in relazione alle attività dell’organizzazione;
  • corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza).

La norma è applicabile soltanto alla corruzione. Definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un’organizzazione a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività.

I requisiti della norma sono generici e concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni (o parti delle organizzazione) indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell’attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no profit.

Le linee guida su corruzione e trasparenza ANAC

L’8 novembre 2017 l’ANAC – Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Il nuovo impianto normativo prevede  che le società applichino e integrino il modello 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con il D. Lgs. 190/2012 e nel rispetto della disciplina relativa alla trasparenza, che abbraccia con un più ampio respiro anche il nuovo Regolamento sulla privacy (GDPR).

Per supportare le Società che devono far fronte ad un Sistema di Gestione complesso per contrastare fatti di “cattiva amministrazione”  e fattispecie di reato, l’ANAC suggerisce l’utilizzo di best practice per la prevenzione della corruzione  e l’implementazione di un Sistema di Gestione della Corruzione certificato ai sensi della norma ISO 37001

 

Cosa può fare IQS

Supportare il Cliente per l’implementazione della ISO 37001:

  • redigere la policy anticorruzione;
  • Supportare il Cliente per la nomina di responsabile addetto al controllo della conformità anticorruzione;
  • Due diligence;
  • Redigere Procedure di controllo;
  • Redigere Procedure di segnalazione e investigazione;
  • integrare il Sistema di Gestione dell’Anticorruzione con eventuali sistemi di gestione esistenti.

 

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REGIONE LOMBARDIA: Contributi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi – anno 2018

Il bando prevede l’assegnazione di finanziamenti regionali a Enti Locali per la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione degli impianti sportivi lombardi di proprietà pubblica e per la realizzazione di relativi servizi e spazi aggiuntivi

Apertura bando: 17/09/2018 ore 10

Scadenza: 19/10/2018 ore 12

Cosa può fare  IQS per il Suo Comune

  • Predisporre tutti gli atti e documenti (schemi di provvedimenti di approvazione, deliberazioni, determinazioni, ecc’) necessari alla formalizzazione della richiesta di contributo;
  • Fornire supporto alla compilazione integrale via internet della documentazione richiesta dal Bando;
  • Supportare il Comune per la realizzazione del progetto.

Descrizione

Il bando è finalizzato a garantire l’utilizzo pieno ed in sicurezza degli impianti sportivi a tutti i cittadini, garantendone l’accessibilità, incrementandone la fruibilità, migliorando la sostenibilità gestionale, qualificando l’offerta dei servizi per gli utenti, anche attraverso la realizzazione di spazi aggiuntivi che favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e ambientali collegate all’impianto sportivo.

Nello specifico il bando finanzia interventi volti:

  • alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o ampliamento di impianti sportivi esistenti (nel limite del 20% della dotazione del Bando);
  • alla riqualificazione di impianti sportivi esistenti: recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma e messa in sicurezza;
  • al miglioramento e riqualificazione degli spazi per i servizi di supporto all’attività sportiva (es. spogliatoi, primo soccorso, spazi per il pubblico, ecc.), per incrementare la fruibilità dell’impianto, migliorare la sostenibilità gestionale, qualificare l’offerta dei servizi;
  • alla realizzazione di spazi aggiuntivi ed aree sussidiarie, funzionali all’impianto sportivo, quali ad esempio spazi attrezzati ed aree verdi ad esso collegate, che favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e ambientali.

 

Verrà data precedenza agli interventi riguardanti la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti. Sono ammissibili al contributo regionale le spese relative a:

  • lavori, opere civili ed impiantistiche;
  • spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di progettazione, direzione lavori, ecc.),
  • spese per l’acquisto di arredi ed attrezzature sportive, purché di stretta pertinenza dell’impianto sportivo;
  • spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva, purché necessarie alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva degli impianti sportivi;
  • IVA, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione dell’intervento, se non recuperabili.

 

Chi può partecipare

Possono presentare domanda i seguenti soggetti pubblici in forma singola o associata:

  • Province
  • Comuni
  • Città Metropolitana
  • Comunità Montane
  • Unione di Comuni

che, alla data della presentazione dell’istanza di contributo, siano proprietari di impianti sportivi di uso pubblico o titolari di diritto di superficie o proprietari dell’area di realizzazione dell’intervento oggetto della domanda, in caso di interventi di nuova realizzazione.

Per impianti sportivi “di uso pubblico” si intendono le strutture sportive che possono essere utilizzate da tutti i cittadini indistintamente per la pratica delle discipline sportive, previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo.

 

Caratteristiche dell’agevolazione

Il contributo regionale è a fondo perduto in conto capitale.

L’agevolazione finanziaria è determinata:

  • nel rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto applicabile
  • in esenzione (art. 9 Reg.UE n. 651/2014) – Linea di finanziamento 1
  • interventi di rilevanza locale – Linea di finanziamento 2
  • nella misura del 50% delle spese ammissibili finalizzate all’esecuzione dei lavori comprensive di spese tecniche, arredi e attrezzature sportive di stretta pertinenza dell’impianto;
  • nel limite della soglia massima di contributo concedibile di euro € 150.000,00 e minima di € 50.000,00.

L’agevolazione sarà erogata in 3 quote:

  • Entro il 31 dicembre 2018: erogazione della 1° quota di contributo;
  • Entro il 2019: erogazione della 2° quota di contributo;
  • Entro il 2020: erogazione della 3° quota di contributo.

Il bando è di tipo valutativo con graduatoria finale. Per l’istruttoria tecnica delle domande pervenute sarà istituito un apposito Nucleo di Valutazione, previa istruttoria per l’ammissibilità formale a cura dell’ufficio regionale competente.

 

Risorse disponibili

€ 8.000.000, 00, eventualmente implementabili fino a € 15.000.000,00, nel corso del triennio, in caso di disponibilità di bilancio.

 

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Link Al Bando

Privacy e Adeguamento al GDPR

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY GDPR: SUPPORTO PER METTERSI IN REGOLA

A partire dal 25 maggio 2018 tutte le aziende dovranno adeguarsi al nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR 2016/679) per non incorrere nelle sanzioni amministrative.
Il Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si applica al trattamento dei dati automatizzato e non automatizzato o manuale, se i dati sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio, introducendo nuovi obblighi per gli imprenditori e le aziende che raccolgono e gestiscono dati personali (ditte individuali, PMI e grandi imprese).

La tua azienda è già in regola?
Hai mappato i tuoi processi sensibili?
Devi nominare un DPO?
IQS può sviluppare e gestire il Sistema privacy attraverso:

  • Analisi dell’attuale gestione privacy ed attività necessarie per essere conformi al GDPR
  • Copertura del ruolo di Data Protection Officer (DPO)
  • Sviluppo del Sistema di Gestione delle Informazioni in accordo con la Norma ISO 27001.

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Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro: entra in vigore la nuova norma UNI ISO 45001:2018

A Marzo 2018 è entrata in vigore la norma UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, che specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.
La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL associate alle proprie attività.
La norma facilita l’organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL; ovvero:
a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL;
b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti;
c) raggiungimento degli obiettivi per la SSL.
La norma include l’appendice nazionale che specifica le chiavi di lettura dei requisiti della norma in applicazione della legislazione nazionale vigente.

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ISI INAIL 2017: Pubblicato il nuovo Bando

Inail mette a disposizione 249 milioni di euro a fondo perduto suddivisi in 5 assi di finanziamento

Sono finanziabili le seguenti 6 tipologie di progetto, ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento – Asse di finanziamento 1
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale –   Asse di finanziamento 1
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività -Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
    primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5

Come per i bandi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica e sarà articolata in tre fasi, con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali:

  • compilazione della domanda nella sezione “Servizi online” del sito Inail dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18 del 31 maggio 2018;
  • inoltro della domanda online nei giorni e orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto “click day”), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto a partire dal 7 giugno 2018;
  • conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione utile per accedere al contributo, tramite l’invio della documentazione indicata nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

Per richiedere informazioni sul Bando potete chiamarci al numero 02.95334022 o compilare il form.